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Ordinanza
concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
(Ordinanza sugli Svizzeri all’estero, OSEst)
Art. 28
Ammontare
L’assunzione delle spese del viaggio di rimpatrio in Svizzera comprende:
a.
le spese con il mezzo più appropriato e più economico;
b.
le prestazioni necessarie all’estero fino al momento della partenza;
c.
all’occorrenza, le prestazioni necessarie dal momento dell’arrivo fino al primo contatto con i servizi sociali.