Ordinanza
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Art. 5 Iscrizione d’ufficio
(art. 11 cpv. 2 LSEst) 1 Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri all’estero, la rappresentanza iscrive d’ufficio la persona in questione nel citato registro. 2 La rappresentanza competente chiede allo Svizzero all’estero di confermare a posteriori il proprio annuncio. |