Ordinanza
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Art. 62 Rifiuto della richiesta
1 La richiesta è respinta se il richiedente è in grado di superare la situazione d’emergenza in tempo utile con forze e mezzi propri, con contributi privati o pubblici, con prestazioni assicurative o con aiuti erogati dallo Stato ospite. 2 La richiesta può inoltre essere respinta se il richiedente:
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