Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)
del 15 agosto 2012 (Stato 1° dicembre 2019)
Art. 11Procedura di valutazione della conformità
1 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, deve essere effettuata una delle seguenti procedure di valutazione della conformità volta a dimostrare che il giocattolo adempie i requisiti di sicurezza:
a.
il controllo interno della produzione secondo l’allegato II modulo A della decisione n. 768/2008/CE10, se sono applicate norme tecniche di cui all’allegato 4 che coprono tutti i requisiti di sicurezza;
b.
l’esame del tipo secondo l’articolo 12 in combinazione con la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato II modulo C della decisione n. 768/2008/CE, se:
1.
non esistono norme tecniche secondo l’allegato 4 concernenti tutti i requisiti di sicurezza per il giocattolo,
2.
esistono norme tecniche secondo l’allegato 4, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte,
3.
le norme tecniche secondo l’allegato 4 sono state pubblicate con una limitazione, o
4.
il fabbricante ritiene che la natura, la forma, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano una verifica da parte di terzi.
2 Il fabbricante esegue la procedura di valutazione della conformità o la fa eseguire da un organismo di valutazione della conformità.
3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità.
10 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 lug. 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio; versione secondo GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.