1 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica relativa al giocattolo. La conserva per dieci anni a partire dalla prima immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere dall’immissione in commercio dell’ultimo esemplare.
2 La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati sui mezzi con cui il fabbricante garantisce che il giocattolo adempie i requisiti di sicurezza. In particolare, essa deve contenere la documentazione elencata nell’allegato 5.
3 Su richiesta dell’autorità esecutiva, entro 30 giorni il fabbricante presenta una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. In presenza di un rischio grave e immediato l’autorità d’esecuzione può stabilire un termine più breve.
4 Se il fabbricante non adempie i suoi obblighi di cui ai capoversi 2 e 3, l’autorità esecutiva può esigere che faccia effettuare, a proprie spese ed entro un determinato termine, un esame da parte di un organismo di valutazione della conformità volto a dimostrare il rispetto delle norme tecniche e l’adempimento dei requisiti di sicurezza.
5 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica.
6 L’importatore deve assicurarsi di poter presentare la documentazione tecnica all’autorità esecutiva, su richiesta di quest’ultima, durante dieci anni dall’immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine inizia a decorrere con l’immissione in commercio dell’ultimo esemplare.