Ordinanza del DFI
|
Art. 12 Esame del tipo
1 Il fabbricante presenta la richiesta di esame del tipo secondo la procedura di cui all’allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE11. La richiesta deve inoltre includere una descrizione del giocattolo e l’indirizzo del luogo di fabbricazione del giocattolo. 2 L’esame del tipo è effettuato secondo le modalità di cui all’allegato II modulo B numero 2 secondo trattino della decisione n. 768/2008/CE. 3 L’organismo di valutazione della conformità effettua un esame del tipo. Assieme al fabbricante verifica se necessario, in particolare se la complessità del giocattolo lo esige, la valutazione della sicurezza effettuata conformemente all’articolo 9. 4 La documentazione tecnica da presentare per l’esame del tipo e la corrispondenza relativa alla procedura di esame del tipo sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in un’altra lingua accettata dall’organismo di valutazione della conformità. 11 Cfr. nota all’art. 11 cpv. 1 lett. a. |