Ordinanza del DFI
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Art. 17
1 L’organismo di valutazione della conformità dev’essere:
2 Chi si richiama a documenti emessi da un organismo che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1, deve dimostrare che le qualifiche di questo organismo e le procedure da esso applicate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 199517 sugli ostacoli tecnici al commercio. 3 Gli organismi di valutazione della conformità si trasmettono a vicenda le seguenti informazioni sui risultati delle valutazioni della conformità di giocattoli:
16 RS 946.512 17 RS 946.51 |