Ordinanza del DFI
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Art. 18
1 Il fabbricante può nominare per scritto un rappresentante autorizzato. 2 Il rappresentante autorizzato svolge i compiti stabiliti nel mandato del fabbricante. Il mandato comprende almeno i seguenti compiti del rappresentante autorizzato:
3 Il fabbricante rimane in ogni caso responsabile del fatto che:
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