Ordinanza del DFI
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Art. 21 Rintracciabilità
1 L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, da chi hanno ricevuto un giocattolo. 2 Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, a chi hanno consegnato un giocattolo. 3 Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore. |