Ordinanza del DFI
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Art. 25 Disposizioni transitorie
1 giocattoli non conformi alla presente ordinanza possono essere consegnati al consumatore secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte. 2 I giocattoli che non adempiono i requisiti relativi alle caratteristiche chimiche di cui all’allegato 2 numero 3 possono essere fabbricati, etichettati e importati secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2013. Essi possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte. |