Ordinanza del DFI
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Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del 14 settembre 2015 22
1 I giocattoli che non corrispondono alla modifica del 14 settembre 2015 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e pubblicizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 settembre 2016. 2 Essi possono essere consegnati ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte. 22 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 14 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3459). |