Ordinanza del DFI
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Art. 25e Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019 25
1 I giocattoli che non adempiono i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3 (numeri 7, 11 lettera a e 12) della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 maggio 2020. 2 I giocattoli che non adempiono gli altri requisiti della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 25 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3367). |