Ordinanza del DFI
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Art. 3
1 I giocattoli devono adempiere i seguenti requisiti di sicurezza (qui di seguito: requisiti di sicurezza):
2 I giocattoli immessi in commercio devono adempiere i requisiti di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale. 3 Il fabbricante che immette in commercio un giocattolo per la prima volta si assicura che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di sicurezza. 4 Se ha motivo di ritenere che un giocattolo non adempie i requisiti di sicurezza, l’importatore o il distributore non può immettere in commercio tale giocattolo prima che esso adempia i requisiti di sicurezza. Se il giocattolo presenta un rischio8:
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525).Di detta mod. è tenuto conto in tutti gli art. menzionati. 8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525). |