Ordinanza del DFI
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Art. 6 Marchio d’identificazione
1 I giocattoli devono essere muniti di un marchio che li identifichi (p. es. numero del tipo, numero di lotto, numero di modello o numero di serie). Qualora ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni o della natura del giocattolo, le informazioni necessarie possono essere riportate sull’imballaggio o nella documentazione allegata al giocattolo. 2 Il fabbricante appone il marchio d’identificazione. 3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che il giocattolo sia munito del marchio d’identificazione. 4 Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se il giocattolo è munito del marchio d’identificazione. |