Ordinanza del DFI
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Art. 7 Indicazione del nome e dell’indirizzo
1 Il fabbricante indica il proprio nome e indirizzo o una centrale presso la quale possa essere contattato sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo. 2 L’importatore indica il proprio nome e indirizzo sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo. Sono fatti salvi gli accordi internazionali che prevedono agevolazioni. 3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che siano riportati i dati del fabbricante. 4 Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se sono riportati i dati del fabbricante e dell’importatore. |