Ordinanza del DFI
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Art. 19 Monitoraggio dei prodotti
1 Se ha motivo di ritenere che un giocattolo da lui immesso in commercio non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, il fabbricante, l’importatore o il distributore adotta senza indugio le misure necessarie affinché tale giocattolo vi corrisponda, se necessario lo ritira dal mercato o lo richiama. 2 Il fabbricante, l’importatore o il distributore informa senza indugio la competente autorità esecutiva se il giocattolo presenta dei rischi fornendo dati dettagliati, in particolare relativi alle disposizioni della presente ordinanza che il giocattolo non adempie, e alle misure adottate. |