Ordinanza del DFI
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Art. 5 Avvertenze e istruzioni per l’uso
1 Se necessario per l’uso sicuro dei giocattoli, le avvertenze indicano le opportune restrizioni destinate agli utilizzatori conformemente all’allegato 3 parte A. 2 I giocattoli delle categorie di cui all’allegato 3 parte B devono recare le avvertenze particolari ivi elencate. Le avvertenze di cui all’allegato 3 parte B numeri 2−10 vanno riportate nella versione ivi figurante. 3 Le avvertenze vanno riportate in modo corretto quanto al contenuto, chiaramente visibile, facilmente leggibile e comprensibile:
4 Per i giocattoli piccoli, venduti senza imballaggio, le pertinenti avvertenze sono apposte se possibile sul giocattolo stesso. 5 Le avvertenze determinanti per la decisione d’acquisto devono essere apposte sull’imballaggio o essere chiaramente riconoscibili in altra forma per i consumatori prima dell’acquisto. Ciò vale anche per l’acquisto a distanza. 6 Sui giocattoli non possono essere apposte avvertenze di cui all’allegato 3 parte B che sono contrarie a un uso del giocattolo conforme alla sua destinazione tenuto conto delle sue funzioni, dimensioni o caratteristiche. 7 ...9 8 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante e l’importatore si assicurano che a esso siano allegate le avvertenze e le istruzioni per l’uso. 9 Il distributore verifica se al giocattolo sono allegate le avvertenze e le istruzioni per l’uso. 9 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1525). |