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Art. 67 Adeguamento degli impianti
1 Se risulta successivamente che una costruzione, un impianto o della vegetazione esistenti rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea o necessitano di nuove o supplementari misure di sicurezza oppure di una misurazione, l’UFAC emana le disposizioni del caso.120 2 Se si rivela necessario sopprimere del tutto o in parte un impianto, il DATEC può far uso del diritto di espropriazione o trasferirlo a terzi. 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |