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Art. 23c Certificato svizzero basato sul diritto UE 38
1 Agli aeroporti e all’aerodromo di San Gallo-Altenrhein contemplati dall’articolo 23b ma che negli ultimi tre anni hanno raggiunto oltre 10 000 passeggeri l’anno sia nel traffico di linea che nel traffico charter e che hanno presentato apposita domanda, l’UFAC può rilasciare un certificato svizzero secondo i criteri del regolamento (UE) n. 139/201439. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura. 2 Il certificato rilasciato ha durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato. 3 Per i sottosettori che non possono essere disciplinati analogamente al regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell’OACI di cui all’articolo 23b. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). 39 Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |