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Art. 27d Condizioni per l’approvazione dei piani
1 I piani sono approvati se il progetto:
2 Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l’esercizio o la costruzione dell’aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |