Art. 28 Progetti di costruzione
1 Non necessitano di un’approvazione dei piani:
2 Il capoverso 1 non si applica ai progetti di costruzione:
3 Tutti i progetti di costruzione devono essere portati a conoscenza dell’UFAC almeno dieci giorni lavorativi prima dell’inizio dei relativi lavori.60 4 L’UFAC comunica all’esercente dell’aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico dal profilo della navigazione aerea. Se tale esame viene effettuato, si applicano le disposizioni sulla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 37i LNA).61 5 Per il resto l’esercente dell’aerodromo è responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto federale.62 6 Non sono necessarie autorizzazioni e piani cantonali. L’esercente dell’aerodromo tiene conto del diritto cantonale nella misura in cui esso non limita in maniera sproporzionata la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo.63 59 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). 60 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). |