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Art. 29 Impianti accessori 64
1 Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione oppure, se del caso, la procedura di approvazione dei piani della Confederazione prevista per l’impianto interessato.65 2 Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza dell’UFAC. 3 L’UFAC controlla se si tratta di un impianto d’aerodromo o di un impianto accessorio, e comunica all’autorità cantonale, entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione completa, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, la licenza edilizia può essere rilasciata solo dopo la conclusione di tale esame da parte dell’UFAC. 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |