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Art. 29b Regolamentazione dell’accesso al mercato
1 L’esercente dell’aeroporto disciplina nel regolamento d’esercizio l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE69 e l’allegato 1 della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.70 2 Esso comunica all’UFAC i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effettuano l’autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti. 3 Il DATEC può sottoporre l’attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l’autoassistenza all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996. 69 Vedi nota a piè di pagina all’art. 29a. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |