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Art. 29d Responsabilità
1 Il capo d’aerodromo è responsabile dello svolgimento dei compiti indicati nella presente sezione, e del rispetto delle prescrizioni concernenti le misure di sicurezza (safety) e le misure di protezione (security), nonché di quanto disposto dall’UFAC al riguardo. 2 Il capo d’aerodromo è l’interlocutore dell’UFAC presso l’aerodromo per questo ambito di responsabilità. 3 Il DATEC può disciplinare i dettagli. Esso può stabilire ulteriori compiti al fine di consentire un allineamento alle norme internazionali. |