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Art. 31 Cambiamento d’uso di aerodromi militari in aerodromi civili 81
1 L’uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio. 2 Il rilascio di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio presuppone che il DDPS confermi che non vi sono conflitti d’interesse tra la difesa nazionale e l’esercizio dell’aerodromo a fini civili. 3 Il cambiamento d’uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifiche edili sono soggetti alla procedura d’approvazione dei piani. 4 Indipendentemente dalla portata e dalle conseguenze del cambiamento d’uso, l’UFAC esegue le procedure di cui agli articoli 36d e 37d LNA. 81 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). |