Art. 3b Sorveglianza da parte dell’UFAC 16
1 Per le installazioni dell’infrastruttura l’UFAC sorveglia o fa sorvegliare da terzi l’applicazione delle esigenze specifiche dell’aviazione, delle esigenze operative e della polizia edilizia come pure quelle della protezione dell’ambiente. 2 Effettua, o fa effettuare da terzi, i controlli richiesti. Prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto. 2bis Per esercitare la loro attività di vigilanza, le persone che lavorano per l’UFAC e per Skyguide SA hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dell’infrastruttura aeronautica. I diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati gratuitamente a queste persone.17 3 Per le prestazioni e le decisioni relative alla sorveglianza, l’esercente dell’aerodromo paga le tasse fissate nell’ordinanza del 25 settembre 198918 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OTA) . 16 Introdotto dal n. II 6 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). 18 [RU 19892216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779n. II 53, 2003 1195e 2005 2695n. II 5. RU 2007 5101art. 52]. Vedi ora l’O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (RS 748.112.11). |