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Art. 62 Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli 109
1 L’esercente dell’aerodromo allestisce il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e lo trasmette all’UFAC; questo non vale per gli idroscali secondo il PSIA. 2 Nel caso dei campi d’aviazione l’UFAC rilascia, alle condizioni previste, un’approvazione definitiva. 3 Nel caso degli aeroporti l’UFAC autorizza, alle condizioni previste, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli sotto forma di decisione in vista della definizione o della modifica del piano delle zone di sicurezza. 4 Dopo averlo approvato, l’UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di un campo d’aviazione ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nella loro pianificazione direttrice e di utilizzazione e informano i proprietari degli oggetti sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 63 nonché i servizi di contatto cantonali. 5 L’esercente dell’aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell’esame all’UFAC e richiede a quest’ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni. 6 Il DATEC può disciplinare i dettagli. 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |