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Art. 65a Obbligo di registrazione
1 Il proprietario deve registrare la costruzione o modifica delle seguenti categorie di oggetti, a condizione che queste ultime non siano sottoposte all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 63, nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati di cui all’articolo 40a capoverso 2 LNA:
2 Gli oggetti che sottostanno all’obbligo di registrazione non devono essere misurati. |
