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Art. 71 Determinazione 126
1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l’UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. 2 Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |