Art. 73a
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: - a.130
- viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articolo 28 capoverso 3, 29f, 29g capoversi 3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso 1, 39 capoversi 1 e 2, 39a, 39b, 39dcapoverso 2 secondo periodo, 63, 65 capoversi
4–6, 65a capoverso 1, 68 e 69; - b.
- in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell’aerodromo, prescrive deroghe alle procedure operative pubblicate, senza che circostanze particolari lo esigano (art. 27);
- c.
- in qualità di capo dell’aerodromo, non mette in atto tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 29d capoverso 1;
- d.
- in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell’aerodromo, consente operazioni di volo non ammesse dal regolamento d’esercizio applicabile in virtù dell’articolo 23;
- e.
- effettua o fa effettuare, in un aerodromo o su impianti della navigazione aerea, modifiche edili o cambiamenti d’uso senza disporre di un’approvazione dei piani (art. 27a e 31 cpv. 3);
- f.
- trasgredisce le istruzioni del capo d’aerodromo intese a garantire la sicurezza di persone o cose.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).
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