|
Art. 74c Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 marzo 2011 135
1 Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 marzo 2011 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto. 2 Nell’ambito delle procedure di cambiamento d’uso degli ex aerodromi militari occorre in ogni caso chiedere i pareri del Cantone e dei servizi federali interessati, nonché effettuare il deposito pubblico. 135 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). |