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Art. 74e Disposizione transitoria della modifica del 17 ottobre 2018 137
1 Per gli aeroporti militari che sono usati anche a fini civili e che dispongono di un regolamento di esercizio di cui all’articolo 30b capoverso 3, l’analisi delle deroghe di cui all’articolo 30b capoverso 4 deve essere effettuata e sottoposta all’approvazione dell’UFAC entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 17 ottobre 2018. 2 Se il termine di cui al capoverso 1 decorre infruttuosamente, l’UFAC fissa un termine supplementare. Se anche quest’ultimo decorre infruttuosamente, l’UFAC può vietare la coutenza regolare a fini civili. 137 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |