Art. 8 Preparazione del volo: compiti dell’esercente dell’aerodromo 20
1 Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:
2 Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:
3 In caso di perturbazioni dell’esercizio l’esercente dell’aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile. 4 L’esercente dell’aerodromo indennizza il fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |