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Art. 56 Aree d’atterraggio degli ospedali 102
Le aree d’atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d’atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell’Ufficio federale. 102 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). |