Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 56 Aree d’atterraggio degli ospedali 102
Le aree d’atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d’atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell’Ufficio federale. 102 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). |