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Art. 14 Trasferimento e rinnovo
1 Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione. 2 In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d’esercizio dev’essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell’esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d’esercizio secondo l’articolo 26. |