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Art. 22 Modifica e revoca
1 La durata dell’autorizzazione d’esercizio è illimitata. Tuttavia l’UFAC la può modificare o revocare senza corrispondere indennità se:
2 Sono salve le misure secondo l’articolo 3b capoverso 2. 30 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |