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Art. 23a Certificazione secondo il diritto UE 32
1 Gli aerodromi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200833 sono certificati dall’UFAC secondo i requisiti del regolamento (UE) n. 139/201434. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura. 2 Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014, il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento delle condizioni il certificato può essere revocato. 3 Per i sottosettori che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 139/2014 si applicano le regolamentazioni dell’OACI di cui all’articolo 23b. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 13. feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). 33 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo). 34 Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo. |