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Art. 23b Certificazione secondo le regolamentazioni OACI 3536
1 Se non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 23a, gli aeroporti e l’aerodromo di San Gallo-Altenrhein vengono certificati dall’UFAC secondo i criteri descritti nell’allegato 14 dell’Accordo di Chicago37, vol. I e II, nei relativi documenti OACI 9774 «Manual on Certification of Aerodromes», 9859 «Safety Management Manual» e 9981 «PANS-Aerodromes» nonché nell’allegato 19 dell’Accordo di Chicago. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura. 2 Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al documento OACI 9981 «PANS-Aerodromes», il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). 36 I corrispondenti documenti OACI possono essere consultati in lingua francese e inglese presso l’Ufficio federale; è inoltre possibile ordinarli oppure abbonarsi presso l’OACI. |