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Art. 27a Ammissibilità delle modifiche costruttive 49
1 Le modifiche costruttive di impianti d’aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell’utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un’approvazione dei piani. 2 È fatto salvo l’articolo 28. 49 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). |