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Art. 27f Inizio dei lavori e prolungamento della validità
1 Un progetto di costruzione si considera iniziato con la modinatura o, in assenza della modinatura, con l’inizio dei lavori o con l’avvio di altre misure che necessitano singolarmente di un’approvazione dei piani. 2 La validità di un progetto iniziato entro i termini previsti e interrotto per oltre un anno deve essere prolungata se sono trascorsi oltre cinque anni dalla decisione di approvazione dei piani passata in giudicato.58 3 Le domande di prolungamento devono essere presentate all’autorità incaricata di approvare i piani al più tardi tre mesi prima della scadenza della validità specificando i motivi. L’autorità decide entro un mese. 58 Correzione del 12 mag. 2021 (RU 2021 269). |