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Art. 29a Disposizioni applicabili 68
Per l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di assistenza a terra vale la Direttiva 96/67/CE69. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). 69 Direttiva 96/67/CE, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |