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Art. 29e Organizzazione dell’aerodromo
1 Il capo d’aerodromo disciplina l’organizzazione tecnica e d’esercizio dell’aerodromo. 2 Egli dà il via libera all’esercizio oppure lo limita, e dispone la comunicazione a tale riguardo. 3 Egli si adopera affinché le notizie aeronautiche relative all’aerodromo siano corrette, e dispone eventualmente le relative pubblicazioni. |