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Art. 29f Obbligo di comunicazione
1 Il capo d’aerodromo comunica senza indugio per iscritto all’UFAC le modifiche durature o temporanee delle condizioni di operatività dell’aerodromo. 2 Egli comunica senza indugio all’UFAC gli eventi straordinari e le situazioni aventi rilievo per la sicurezza che si verificano presso l’aerodromo e che comportano l’interruzione o la limitazione dell’esercizio. |