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Art. 29i Licenze e tasse
1 Il capo d’aerodromo esamina le domande di rinnovo delle licenze per il personale di volo e di terra e ne attesta la correttezza sulla base delle direttive dell’UFAC. 2 Riscuote le tasse conformemente all’ordinanza del 28 settembre 200776 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. |