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Art. 30a Costruzioni per la coutenza di aerodromi militari a fini civili 80
1 Per le costruzioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d’uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare si applicano le disposizioni relative agli aerodromi civili. 2 L’approvazione dei piani viene rilasciata d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 80 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |