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Art. 30b Coutenza regolare di un aerodromo militare a scopi civili 81
1 L’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal DDPS, e il coutente dell’aerodromo a fini civili (esercente civile). 2 L’esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d’esercizio per l’uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere approvati dall’UFAC; quest’ultimo decide d’intesa con il DDPS. 3 Si applicano le disposizioni sui regolamenti d’esercizio per gli aerodromi civili. 4 Nella domanda di autorizzazione del regolamento d’esercizio l’esercente civile dell’aerodromo illustra all’UFAC in che misura l’infrastruttura militare deroga alle prescrizioni sull’infrastruttura civile. In caso di deroghe l’esercente civile dell’aerodromo dimostra che la sicurezza dell’esercizio civile è comunque garantita. 81 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |