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Art. 30c Coutenza occasionale di un aerodromo militare a fini civili 82
1 I voli civili occasionali devono essere autorizzati dal comando dell’aerodromo interessato. 2 La Military Aviation Authority (MAA) fissa per ogni aerodromo militare, dopo aver consultato l’UFAC, i requisiti e le condizioni per la coutenza occasionale. 3 La MAA provvede affinché nell’AIP vengano pubblicate le prescrizioni essenziali per la coutenza a fini civili. 4 Le Forze aeree comunicano ogni anno i movimenti di volo civili e militari dell’anno precedente. 82 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). |