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Art. 39 Principi 85
1 I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6. 2 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39ae 39b. 3 Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6. 4 Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi. 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). |