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Art. 39b Limitazioni relative ai voli commerciali sugli altri aerodromi 87
1 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono:
2 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d’aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6. 87 Introdotto dal n. 2 dell’annesso dell’O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1388). |